Articolo 15
Art. 15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della
caccia.
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio
regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai
proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della
amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni
agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si
provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione
regionale di cui all'art. 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso
l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta
regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui all'art. 10. é altresì accolta, in casi
specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria
sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole
specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o
a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo
ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse,
a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera
chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a
chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività
venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni
in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i
terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e
gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a
soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del
raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni
in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di
protezione di altre colture specializzate o intensive.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da
rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri
1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di
almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà
successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici
regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma
provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota
dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 10,
comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di
bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche
ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale
esercizio è vietato nonchè le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione
degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella
stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 15.
Comunque, a partire dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di cui al
primo comma dell'art. 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei
territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi
degli articoli 10 e 14.
Articolo 16
Art. 16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio
agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione
regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare
riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e
a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di
conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo
naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle
giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di
abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito
immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di
concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento
per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende
agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da
interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono
essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di
allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è
consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei
limiti di cui all'art. 12, comma 5.
Articolo 17
Art. 17. Allevamenti.
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica
a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la
cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da
caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal
titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione
alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di
ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o
cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della
presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i
mezzi di cui all'art. 13.
Articolo 18
Art. 18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di
fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus
merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera
oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della
Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris
rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre
sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre
(Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno
(Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus
philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus);
germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua
(Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera);
porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta);
marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya
ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago);
colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello
(Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente
(Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula);
corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone
cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes
vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; pernice bianca (Lagopus
mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia);
coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo
(Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis
musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31
gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate
specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà
territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra
il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa
disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla
base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di
selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel
rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in
vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità
alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul
territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il
regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto
stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da
abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a
tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i
giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è
in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le
regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto
delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare
diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica
migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo
il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento,
sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Articolo 19
Art. 19. Controllo della fauna selvatica.
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a
determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e
motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o
altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela
del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna
selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici
su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto
verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare
piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie
dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle
guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio
venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui
al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza per
l'esercizio venatorio.
Articolo 20
Art. 20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente
alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di
miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che
dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di
selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali
quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
Articolo 21
Art. 21. Divieti.
1. é vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei
parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali
e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di
parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n.
394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma
6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle
foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino
condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il
divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove
esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti
da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di
fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade
carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da
caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una
volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di
immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie
di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al
ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è
vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e
comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente
legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non
siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo
venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi
d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici
agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo
che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle
regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in
tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene
di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli
appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma
1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte,
purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore
successive alla competente amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli
acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati
per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o
dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore
le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre
e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi
avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci,
archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo
munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare
impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal
1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè
loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna
selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris
barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio
(columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale
non proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le
tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle
disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione
dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste
dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma
5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni
stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è
vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a
delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
Articolo 22
Art. 22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione
all'esercizio venatorio.
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in
conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito
l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad
apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in
ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze
biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che
devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle
specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque
gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della
legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il
primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di
revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato
medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e
può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato
medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore
può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in
possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso
violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la
revoca della licenza ai sensi dell'art. 32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio
della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
Articolo 23
Art. 23. Tasse di concessione regionale.
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i
fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono
autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art.
3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere
fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento
della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive
modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti
l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la
tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene
rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito
territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si
eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il
finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del
territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che,
nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la
creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonchè dei
riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di
ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di
lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non
pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per
l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna
ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende
agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.
Articolo 24
Art. 24. Fondo presso il Ministero del tesoro.
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un
fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla
tassa di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun
anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle
finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti
istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano
al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in
proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di
quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle
associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento
delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Articolo 25
Art. 25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
1. é costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di
garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi
causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:
a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia
identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti
coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui
all'art. 12, comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto
per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità
permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni
persona sinistrata dall'art. 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b)
del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo
limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8, nonchè per i danni alle cose
il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale
ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8. La
percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la
percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei
viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile di cui all'art. 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente
all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una
percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del
contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti
premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del
contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo
predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo
responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da
conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi
dell'assicurazione di cui all'art. 12, comma 8.
5. L'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia
risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei
confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato
nonchè dei relativi interessi e spese.
Articolo 26
Art. 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e
dall'attività venatoria.
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla
produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività
venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla
prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei
proventi di cui all'art. 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il
funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione
un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute
maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare
tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta
giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei
centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il
procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
Articolo 27
Art. 27. Vigilanza venatoria.
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi
regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali
agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono
portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui
all'art. 13 nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono
portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5,
della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta
la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali,
sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a
parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private
riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è
affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi
regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato
di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le
regioni discplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame
garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato
l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.
Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante
l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela
dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole,
possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera
b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle
associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle
associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione,
aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata
in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di
cui al comma 4.
Articolo 28
Art. 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27 possono
chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla
caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di
porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12,
del contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della fauna selvatica
abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'art. 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano
funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna
selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi
autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni
caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o
agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina
dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla
in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un
organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva
sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata
sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico
provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona
cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non
sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere
versato su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o
agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le
condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai
fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle
disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla
legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze
del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono
all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle
disposizioni vigenti.
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato
servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive
modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica
sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.
Articolo 29
Art. 29. Agenti dipendenti degli enti locali.
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli
agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le
funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per
lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali
attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei
quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui
sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per
farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle
violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli
altri atti indicati dall'art. 28, anche fuori dall'orario di servizio.
Articolo 30
Art. 30. Sanzioni penali.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale,
intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art.
18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi
nell'elenco di cui all'art. 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco,
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per
chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali,
nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività
sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000
per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi
esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene
esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella
lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie
di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o
fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi
vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di
richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale
infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi
esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000
per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione
della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e
g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di
imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono
comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del
trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di
sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626
del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di
armi.
4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni
penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti
fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
Articolo 31
Art. 31. Sanzioni amministrative.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano
le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita
la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma
5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita
la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione
governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita
senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie,
nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori
destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la
sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla
presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante
sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore
a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la
protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa,
la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene
fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale
di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate
dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue
le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo,
per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma
2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai
sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur
essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la
polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel
minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio
della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui
all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme
regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la
disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624,
625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Articolo 32
Art. 32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di
fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30, nei confronti di chi
riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo,
l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un
periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1,
lettere a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso
comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto
di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art.
30, comma 1, lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo
stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a),
b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo
comma, n. 1, del codice penale;
d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento
autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto art.
30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo
comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un
periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della
provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della
comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata
l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni
successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle
contestazioni effettuate a norma dell'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d),
e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il
ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il
provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per
uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera a),
nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle
lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata
lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di
tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso
di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo
di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte
dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento
in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il
relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma
del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della
sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di
pubblica sicurezza.
Articolo 33
Art. 33. Rapporti sull'attività di vigilanza.
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 9 le regioni,
entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale,
sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo
stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti
effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto
riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.
A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro
il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure
accessorie applicate nell'anno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di
ottobre di ciascun anno.
Articolo 34
Art. 34. Associazioni venatorie.
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di
essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i
seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a
carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo
del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica,
riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la
presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro
dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del
riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la
Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali
(Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia,
ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori
selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute
ed operanti ai sensi dell'art. 86 del testo unico delle norme per la protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato, con regio decreto 5
giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n.
799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla
vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Articolo 35
Art. 35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.
1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una
relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo
stato di attuazione della presente legge.
Articolo 36
Art. 36. Disposizioni transitorie.
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi
dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza
della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende
faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano
richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a
specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla
presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'art. 14, commi 3 e 4,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per
l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione
ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo
modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione
venatoria 1994-1995.
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme
stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della stessa.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo
termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle
norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei
rispettivi statuti.
Articolo 37
Art. 37. Disposizioni finali.
1. é abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione
in contrasto con la presente legge.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma
dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1
della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n.
36, è soppresso.
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente
nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che
prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della
presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art.
27, comma 1, lettera b).
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